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Statuto

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STATUTO  

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART.1 

È costituita l’Associazione culturale “ICAMus Europa” (The International Center for American Music, Sezione Europea), di seguito indicata “Associazione”, avente sede legale a Firenze, in Piazza Muratori 4, ed indirizzo postale presso la residenza del suo Presidente pro-tempore in Montespertoli, Via Aldo Moro 72, regolata dalle norme di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile, dal D. Lgs. 460/97 e dal presente Statuto.

ART. 2 

L’Associazione non ha alcun fine di lucro; non ha fini religiosi né politici, è indipendente da altre organizzazioni ed apartitica; la sua durata è illimitata.

ART. 3 

L’Associazione persegue la finalità di promuovere nei Paesi europei la conoscenza e la diffusione della musica americana non di consumo.  

Per "musica americana non di consumo" si intende la musica cólta statunitense - quale definita nei più recenti e documentati trattati specialistici - in tutti i suoi aspetti. L’Associazione rivolge grande attenzione alle implicazioni di genere o livello (ramificazioni dei rapporti con il jazz, la cultura folk e le culture "popolari"), alle implicazioni geografiche (rapporti con le musiche dell'intero continente americano e con i Paesi europei) e alle componenti etniche (musica afroamericana, musica dei Native Americans, presenza dell'ebraismo, apporto delle immigrazioni avvenute in diverse epoche, ecc.).  

 L’Associazione opera per favorire scambi culturali tra i Paesi europei e gli Stati Uniti con particolare riguardo alla musica americana, dotata di grande importanza e carattere distintivo, la cui conoscenza è tuttavia scarsamente diffusa presso la comunità degli studiosi e il pubblico, anche negli stessi Stati Uniti.   

L’Associazione si impegna per la costituzione di un repertorio di musica americana e l’instaurarsi di una tradizione interpretativa di essa.  

La conoscenza, la diffusione e l’apprezzamento della musica americana sono promossi dall’Associazione principalmente attraverso l'ideazione e la realizzazione di manifestazioni concertistiche che siano l’esito originale di progetti di ricerca nel campo della musica cólta americana.  

L’Associazione può inoltre promuovere, organizzare e realizzare:  

-  incontri, presentazioni, dibattiti, ricerche, workshop, seminari, convegni, festival;  

- pubblicazioni di opere critiche e storiche statunitensi sulla musica americana, in traduzioni in lingue europee altre dall’inglese, e di opere europee in traduzioni in lingua inglese;   

- allestimenti di mostre;  

- registrazioni e incisioni di musica americana;  

- commissioni di musica nuova ad opera di compositori americani;  

- commissioni di opere d’arte visiva come parte dei suoi progetti e delle sue manifestazioni.  

L’Associazione può inoltre accogliere da altre istituzioni richieste di eventi relativi alla musica americana da realizzare su commissione, anche per occasioni speciali quali centenari, scoperte o riscoperte, revival, nel campo della musica americana.  

Per il raggiungimento di tali finalità e la realizzazione di tali attività e manifestazioni, l’Associazione opera a livello internazionale, anche affiancandosi ad altre associazioni, istituzioni culturali ed organizzazioni, pubbliche e private, in stretta collaborazione con artisti. L’Associazione promuove inoltre scambi di artisti e interpreti tra gli Stati Uniti e i Paesi europei nella realizzazione dei propri progetti, in un’ottica di dialogo e confronti aperti fra cultura statunitense e europea.  

L’interdisciplinarità dei progetti perseguiti dall’Associazione fa anche ricorso a supporti di visualità (sopratitoli in caso di musica vocale, proiezione di testi e immagini).  

L’Associazione si avvale inoltre di un website come luogo di documentazione e archivio circa le proprie attività.  

All’Associazione sono consentiti l’acquisto e l’utilizzo di tutti i beni strumentali che si rendano necessari per poter svolgere pienamente le attività che essa si prefigge.  

L’Associazione potrà intrattenere stabili o occasionali rapporti di collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, fondazioni assimilate e/o affini, con particolare riferimento a “ICAmus U.S.A.” (The International Center for American Music, Inc.), associazione costituita negli Stati Uniti, nello Stato del Michigan, nell’anno 2002, avente analoghe finalità di esecuzione, promozione, diffusione e conoscenza della musica americana.  

ART. 4  

Poiché l’Associazione non ha fini di lucro, le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 3 del presente Statuto. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle medesime.  

ART. 5   

I soci dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:   

a) “soci fondatori”: sono coloro che partecipano all’atto costitutivo dell’Associazione;  

b) “soci ordinari”: possono essere soci ordinari tutti coloro che ne facciano domanda dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto. Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisioni che vengono rese note senza obbligo di motivazione;    

c) “soci benefattori”: sono coloro che contribuiscono tangibilmente al finanziamento dell’Associazione;   

d) “soci onorari”: sono coloro che si distinguono in campo culturale, con particolare riferimento all’ambito dell’Associazione.  

La quota annuale di partecipazione all’Associazione verrà stabilita per questa e per tutte le altre categorie di soci dal Consiglio Direttivo.  

Possono essere soci dell’Associazione anche enti, associazioni e società pubbliche e private, regolarmente costituite, le quali prenderanno parte alla vita associativa nella persona del rappresentante legale o di altra persona espressamente delegata.  

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell’Associazione medesima e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.  

È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa dell’Associazione.  

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio  Direttivo.  

Sono esclusi dal pagamento della quota i soci onorari.  

La qualifica di socio può venire meno per dimissioni o per delibera d’esclusione presa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per morosità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.  

La quota sociale non è rivalutabile né trasmissibile.  

ART. 6  

La qualità di associato si perde:   

a) per dimissioni;  

b) per recesso in caso di mancato pagamento della quota associativa nel termine assegnato al socio moroso;  

c) per espulsione pronunciata dal Consiglio Direttivo.  

La perdita della qualifica di associato comporta l’immediata decadenza di ogni diritto già acquisito.  

ART. 7  

Il patrimonio è costituito dai beni che diverranno proprietà dell’Associazione per acquisto o per ricevimento di eventuali contributi, sovvenzioni, elargizioni, donazioni, erogazioni e lasciti.  

Le entrate dell’Associazione sono costituite:   

-  dalle quote sociali, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo;  

-  da sponsorizzazioni, erogazioni e sovvenzioni, contributi, elargizioni, donazione di Enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche;  

-  da ogni altra entrata anche relativa ad attività marginale di carattere commerciale e produttivo.

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.  

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo con Rendiconto economico e finanziario e quello preventivo del successivo esercizio.  

ART. 8  

È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.  

ART. 9  

Sono organi dell’Associazione:   

a) l’Assemblea degli Associati;  

b) Il Consiglio Direttivo;  

c)  Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;  

d) Il Collegio dei Probiviri, se nominato;  

e) Il Comitato Scientifico.  

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria e la competenza dell’assemblea è quella stabilita dalla legge e dal presente Statuto. Essa è convocata nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto ed è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta questo lo ritenga opportuno. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.  

Può essere convocata a cura del Presidente su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto a norma dell’art. 20 del c.c.  

La convocazione dell’Assemblea e l’ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno otto giorni d’anticipo tramite lettera raccomandata, fax, lettera o posta elettronica da parte del Consiglio Direttivo.  

ART. 10  

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, salvo nel caso di scioglimento dell’Associazione per la quale si richiede il voto favorevole dei ¾ dei soci.  

In seconda convocazione la deliberazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.  

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.  

Hanno diritto d’intervenire all’Assemblea:  

-  i soci fondatori in regola con il pagamento delle quote annue d’associazione;  

-  i soci ordinari aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote annue d’associazione;  

-  i soci benefattori e onorari.  

Ogni socio avente diritto di voto ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore della quota versata.  

I soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto di voto con delega scritta, con il massimo di dieci deleghe per ciascun socio.  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente e in assenza delle due figure sopracitate da persona nominata dall’Assemblea stessa.  

Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto d’intervento all’Assemblea in genere. Delle riunioni dell’Assemblea ordinaria potrà essere redatto, su apposito libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.  

L’Assemblea delibera, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio  Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti ove previsto, sul Bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulle modifiche all’atto costitutivo, allo Statuto e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, anche se non potrà mai modificare le finalità essenziali per cui l’Associazione è stata costituita.  

ART. 11  

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri scelti fra i soci e nominati dall’Assemblea.  

Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un VicePresidente, un Segretario e un Tesoriere; queste ultime due cariche potranno essere affidate anche alla stessa persona. Il Consiglio dura in carica tre anni e, comunque, fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.  

Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio ha la facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio stesso fino al numero statutario. Alla prima riunione utile tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell’Assemblea.  

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione per l’espletamento del loro ufficio, mentre potranno essere previsti rimborsi spese.  

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e può compiere ogni atto che la legge e lo Statuto gli consentano per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta l’anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o sei dei suoi membri lo ritengano necessario.  

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente, e in assenza delle due figure sopraccitate, da un consigliere designato dai presenti.  

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.  

Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria amministrazione e, in caso d’urgenza, può agire anche per quella straordinaria, dandone poi comunicazione all’Assemblea alla prima riunione utile per la ratifica.  

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:  

•  deliberare sulle questioni riguardanti le attività sociali e per l’attuazione delle sue finalità;  

•  predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;  

•   deliberare circa l’ammissione, recesso ed esclusione dei soci;  

•  stabilire ogni anno la quota di partecipazione all’Associazione per le varie categorie di soci.  

ART. 12  

Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica tre anni o comunque fino alla nomina di un nuovo Presidente e può essere riconfermato nella sua carica senza limiti temporali.  

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell’Associazione.  

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi. Il Presidente o il Consiglio  possono delegare a uno o più membri del Consiglio Direttivo, a un associato o a persona o ente e società anche non associati, l’adempimento di compiti specifici, determinandone le mansioni e circoscrivendo l’incarico.  

E’ prevista inoltre, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, la figura di un Presidente Onorario da individuarsi fra i componenti della categoria dei soci onorari. Detto Presidente Onorario ha diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo.  

ART. 13  

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, o su esplicita richiesta di questi, esercitandone le funzioni.  

ART. 14  

Le eventuali controversie fra gli organi dell’Associazione, fra l’associazione e gli associati e fra gli associati saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge alla competenza di un Collegio arbitrale di tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio arbitrale deciderà senza formalità di procedura e con decisione inappellabile.

ART. 15  

Qualora l’Assemblea lo riterrà opportuno, potrà nominare un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, soci o non soci, e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sceglie tra i suoi membri il Presidente. In caso di morte, rinuncia, decadenza o impedimento temporaneo per qualsiasi causa di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.  

I Revisori debbono annualmente esaminare i rendiconti che sono presentati, con le rispettive relazioni, all’Assemblea. I Revisori potranno accertare in qualsiasi momento le consistenze di cassa e potranno sempre procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e controllo.  

ART. 16  

Le eventuali controversie fra gli organi dell’Associazione saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, qualora venga nominato dall’Assemblea, che durerà in carica per un triennio, i cui membri sono rieleggibili. Il Collegio giudicherà senza formalità di procedura e con decisione inappellabile.  

ART.17  

L’Associazione può prevedere un Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è finalizzato all’adesione di persone nell’Associazione, in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio nell’ambito cittadino e non, in modo da contribuire, con titoli e meriti di particolare rilievo, a favorire lo sviluppo dell’Associazione. Per tale categoria non è previsto il pagamento della quota sociale.  

Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell’associazione. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri che possono essere eletti anche tra persone non associate e la nomina è di competenza del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri un Presidente, il quale manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio  Direttivo.  

ART. 18  

La tessera dell’associazione è quella determinata dal Consiglio Direttivo.  

ART. 19  

Tutte le cariche elettive sono gratuite.  

ART. 20  

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il suo patrimonio dovrà essere destinato con delibera dell’Assemblea, ad associazioni, enti o pubbliche amministrazioni che perseguano scopi analoghi o fini di pubblica utilità.   

Al Consiglio è demandato di predisporre l’eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto.  

Per tutto quanto non sia stabilito nel presente Statuto, si richiamano le vigenti disposizioni legislative in materia.  

 


 

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